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"Il blog"

In informatica, e più propriamente nel gergo di internet, un blog è un sito internet, generalmente gestito da una persona o da un ente, in cui l'autore (blogger) pubblica più o meno periodicamente, come in una sorta di diario online, i propri pensieri, opinioni, riflessioni, considerazioni ed altro, assieme, eventualmente, ad altre tipologie di materiale elettronico come immagini o video.

La dignità deve essere garantita a tutti gli esseri umani.

La povertà si vince solo mettendo al centro i diritti umani.

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Articolo 21 della Costituzione Italiana

 

« Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria.Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume.

La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. »

Genesi storica

Il particolare momento in cui ha operato la Costituente, all’uscita da un ventennio in cui la libertà era stata postposta, aveva spinto una larga maggioranza dei Costituenti, con ampia intesa tra forze progressiste e moderate, ad individuare nella libertà di stampa uno dei cardini del nuovo stato democratico. Le uniche riserve erano state quelle di un controllo delle manifestazioni contrarie al buon costume.

La tendenza, però, prevalente era quella di considerare l’espressione solo in senso stretto come libertà di produrre, senza censura preventiva, solo testi a stampa. Cinque commi sono, perciò dedicati interamente a questo problema, ma il primo, breve nella sua espressione letterale, stabilisce in modo più ampio e rivolto a tutti, la libertà di esprimere il proprio pensiero, non solo con la parola, scritto, ma con qualunque altro mezzo di diffusione.

Libertà di “affissione”

La prima udienza e la prima sentenza della Corte Costituzionale italiana sono state dedicate alla questione dell’art. 113 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza (TULPS) che subordinava all’autorizzazione dell’autorità di polizia l’affissione dei manifesti. La Presidenza del Consiglio dei ministri rappresentata e difesa, dall’avvocato generale dello Stato, aveva sostenuto, in via principale, che: nei riguardi della legislazione anteriore alla Costituzione non v’ha luogo a giudizio di legittimità costituzionale, perché le norme precettive della Costituzione importano abrogazione delle Leggi anteriori che siano con essa incompatibili e la relativa dichiarazione è di competenza esclusiva del giudice ordinario; mentre le norme costituzionali di carattere programmatico non importano difetto di legittimità di nessuna delle leggi vigenti anteriori alla Costituzione.

Secondo la lettura data da questa autorevole impostazione, il primo comma dell’articolo 21 avrebbe avuto solo un carattere programmatico: una esortazione cioè al legislatore senza impatto diretto sui cittadini. Solo la parte relativa alla stampa avrebbe avuto carattere precettivo, ma, sulla base della disciplina della successione delle leggi, sarebbe stato compito della magistratura ordinaria individuare quali parti della normativa anteriore all’emanazione della Costituzione dovevano essere ritenute abrogate.

La Corte Costituzionale, presieduta da Enrico De Nicola, sostenne la sua competenza anche sul giudizio di costituzionalità anche per le leggi anteriori all’emanazione della Costituzione e dichiarando l’incostituzionalità dell’articolo 113 del TULPS (Testo unico leggi di pubblica sicurezza) per contrasto con il dettato dell’art. 21 della Costituzione, iniziò un’opera di svecchiamento della normativa statale, così come ereditata dalle vicende storiche dello Stato liberale e del ventennio di regime fascista.

In quel momento storico, infatti, l’articolo 113 delle leggi di Pubblica sicurezza costituiva un tassello importante del controllo dell’autorità statale sulla manifestazioni della libertà di pensiero: la stampa periodica aveva il controllo della responsabilizzazione dei direttori “responsabili”, l’editoria dalle barriere costituite dai costi e dai meccanismi di distribuzione, la radio e poi la televisione dal monopolio statale attraverso la RAI. Le opposizioni avevano trovato nei manifesti murali uno spazio di espressione del pensiero, su cui, appunto, l’autorità amministrativa voleva esercitare un controllo preventivo.

Requisiti per la direzione di un periodico

La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la norma che prescriveva l’iscrizione alla sezione “giornalisti” del relativo Albo, ritenendo invece sufficiente l’iscrizione all’Albo dei pubblicisti.

L’art 21 e la “libertà d’antenna

Sulla base di questa visione restrittiva del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero una larga e trasversale parte delle forze politiche ha sempre trovato motivi per restringere la libertà di espressione, giustificando la presenza di un monopolio della RAI in campo radiotelevisivo, basata sul fatto che le frequenze disponibili sull’etere sono un numero limitato.

La Corte Costituzionale ha in un primo momento (1960) seguito questo orientamento, ma con due sentenze del 1974 e del 1976 ha invece posto proprio l’articolo 21 della Costituzione come il fondamento di un più ampio diritto non solo per le espressioni del pensiero sulla carta stampata, ma anche per ogni altro mezzo di diffusione.

La chiave giuridica per ribaltare il precedente atteggiamento fu trovato nella constatazione che nei confronti della televisione via cavo, che per sua tecnologia non riguarda le frequenze via etere, non potevano essere invocate quella limitatezza delle risorse disponibili, poste a fondamento della legittimità del monopolio statale.

A distanza di trent’anni da questi avvenimenti è stato lo stesso ministro Paolo Gentiloni nel messaggio videoregistrato in occasione dei 35 anni di Telebiella a sottolineare l’importanza delle due sentenze non solo per la libertà di stampa, ma anche nella vita politica italiana.

L’articolo 21 e internet

La Legge 7 marzo 2001, n. 62 Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali stabilisce che Per «prodotto editoriale», ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.

Stando alla lettera di tale norma vi era una corrente di interpreti, cui, secondo La Repubblica aderiva anche il sottosegretario Vannino Chiti, . che riteneva che il mondo web sarebbe rientrato pienamente nella norma con una vasta applicazione del principio di una larga concezione di che cosa sia un “giornale on-line”, con l’importante conseguenza che ogni sito avrebbe dovuto avere un “direttore” iscritto all’Albo dei giornalisti o dei pubblicisti.

Un certo seguito di tale posizione si era avuto anche in ambienti giornalistici, ma un forte movimento di opinione sostenne che con tale interpretazione la nuova Legge violava l’articolo 21 della Costituzione. Un deciso intervento venne anche dal proponente, il deputato Giuseppe Giulietti, presidente peraltro proprio dell’Associazione “Articolo 21″, fino a che il sottosegretario Chiti, intervenne chiarendo le sue prime dichiarazioni e indicando i precisi limiti della legge: nessun sito che precedentemente non avesse già l’obbligo di essere considerata “testata giornalistica” avrebbe avuto un aggravamento delle formalità di registrazione o di controllo.

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